In base al Regolamento (UE) n. 1169/2011 costituisce obbligo per i ristoratori annotare chiaramente sui menù, registri, cartelli o altri supporti tecnologici, tutti i piatti che potrebbero contenere allergeni compresi nell’Allegato II del citato Regolamento, in modo tale da essere sempre visibili ai propri ospiti.
In forza del medesimo Regolamento il ristoratore è tenuto altresì a fornire adeguata formazione in materia agli addetti alla sala e alla cucina, in modo tale da evitare rischi durante il servizio.
Oltre a sanzioni amministrative variabili tra euro 3.000 ed euro 24.000, 00, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 231/2017, attuativo del citato regolamento europeo, l’imprenditore ristorativo può essere chiamato a rispondere civilmente e a risarcire i danni conseguenti a reazioni allergiche dovute agli alimenti somministrati a causa di informazioni sugli allergeni sbagliate o mancanti.
La responsabilità può essere anche penale - per lesioni o omicidio colposo – nei casi più gravi, laddove venga provato dal cliente danneggiato che tali eventi sono stati eziologicamente determinati dalla mancata osservanza delle norme sulla comunicazione degli allergeni.
Resta naturalmente inteso che, qualora gli obblighi di informazione o richiesta di comunicazione su allergeni vengano correttamente adempiuti dal titolare del locale o dall’addetto al servizio, rimangono a carico del cliente allergico le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione al momento della prenotazione o dell’ordine.
In conclusione, quelle che gravano sul ristoratore sono responsabilità molto precise conseguenti al fatto che, trattandosi di attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’igiene alimentare e la salute della clientela va sempre tutelata.
A cura di; Alessandro Klun
(@acenacondiritto)
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