top of page

Dehors e Regole Urbanistiche: Permessi, Normative e Proroghe fino al 2025

@acenacondiritto

In costante aumento sono le attività di somministrazione alimentare che ricorrono ai dehors, ossia a strutture esterne al locale che consentono di utilizzare l’area circostante, la cui realizzazione richiede da parte dei gestori, il preventivo conseguimento di permessi e autorizzazioni.




Alcune norme e regole variano di comune in Comune, ad esempio sotto il profilo estetico, funzionale o paesaggistico, ma ci sono discipline comuni che vanno rispettate.

In particolare, per installare un dehor è necessario presentare in via preventiva al Comune una richiesta di occupazione di suolo pubblico cui allegare una planimetria,  con indicazione dello spazio che verrà occupato dal manufatto e il periodo di utilizzo, specificando se stagionale, per cui sarà sufficiente l’autorizzazione, o per l’intero anno, per cui occorrerà la concessione, essendo la struttura considerata come elemento integrante della superficie del locale.

Occorre altresì segnalare le caratteristiche della struttura, ossia se amovibile ovvero se stabilmente ancorata al suolo, su pedana o direttamente al terreno.

Questo in quanto nel caso di dehor stabile chi intende installarlo deve ottenere preventivamente il permesso di costruire, essendo la struttura considerata come nuova costruzione idonea a determinare una rilevante e duratura trasformazione urbanistica ed edilizia del luogo in cui viene installata (tuttavia secondo la prevalente giurisprudenza il permesso di costruire è necessario anche se l’installazione è precaria se destinata ad un utilizzo prolungato.

Resta fermo il fatto che il suddetto titolo abilitativo è indispensabile quando i dehor è interamente chiuso, in quanto idoneo a determinare un aumento della superficie utile a disposizione del locale (come prova il fatto che spesso essi sono dotati di riscaldamento o condizionamento, luci, impianti stereofonici, ecc.…).

Non va poi dimenticata la disciplina transitoria in materia introdotta durante la pandemia.

Infatti per ridurre l’impatto delle restrizioni sanitarie e allo scopo di consentire la riorganizzazione dell’attività di bar e ristoranti, tramite il ricorso agli spazi esterni, il Decreto Rilancio e i successivi Decreti Aiuti e Milleproroghe hanno consentito in via temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, l’installazione di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni senza la necessità di richiedere l’autorizzazione prevista dagli articoli 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quindi senza titolo abilitativo purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.

La durata del regime semplificato per dehors e tavolini all’aperto, originariamente concepito come provvedimento temporaneo adottato come risposta emergenziale alla crisi sanitaria ed economica causata dal Covid-19, negli anni successivi sono state oggetto di varie proroghe, l’ultima delle quali ne ha esteso la validità sino al 31 dicembre 2025.

Proroga, quest’ultima, vincolata dal Disegno di Legge sulla Concorrenza 2024 (approvato con legge 193/2024 e in vigore dal 19 dicembre 2024), all’introduzione di un decreto legislativo volto ad uniformare, liberalizzare e semplificare, in ambito nazionale, le procedure edilizie per l’installazione di tali manufatti




Author: Alessandro Klun

(@acenacondiritto)

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
CHEFETTO%20LOGO_modificato_edited.png

®

qsRMgFi9_400x400_edited.png

|

iubenda_edited.jpg

|

download_edited.png

|

GIORNALISMO ALIMENTARE.png

 ©2025  Chefetto.net by Dott.re Emanuele Falcinelli - Tutti i diritti riservati  

UIBM - Numero di Registrazione: 302021000141581

bottom of page