Ha suscitato scalpore mediatico il racconto di una nota food blogger celiaca che, contattato telefonicamente un ristorante per prenotare un tavolo, riferisce di aver ricevuto un rifiuto ad accedere al locale dopo aver manifestato la propria patologia.
La domanda è: tale rifiuto è legittimo?
L’art. 187 del Regio Decreto n. 773 del 1931 così recita: “Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.
Sulla base di tale disposizione, escluse le ipotesi previste dal Codice penale, l’esercente un’attività di somministrazione alimentare non può senza un legittimo motivo – tale non potendosi definire tale l’essere affetti da celiachia - negare l’accesso e/o rifiutare il servizio ad un cliente.
Ciò detto in linea generale va osservato, sulla base della ricostruzione offerta dalla food blogger, che se da un lato il titolare dell’attività di bar o ristorante non è tenuto ad introdurre nel proprio menù proposte gluten free dall’altro non può la celiachia costituire motivo per vietare l’accesso al locale.
Scritto da: Alessandro Klun
(@acenacondiritto)
Comments