L’attuale crisi energetica insieme all’incremento dei prezzi delle materie incide profondamente sull’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto le forniture di luce e gas.
Sono sotto gli occhi di tutti le proteste contro bollette raddoppiate, se non addirittura triplicate rispetto all’anno precedente, in relazione agli stessi consumi conseguenti all’impennata dei prezzi dovuta al conflitto russo ucraino e alle consecutive speculazioni.
Al di là dei recenti stanziamenti governativi volti ad alleggerire, sia pur parzialmente, famiglie e imprese dalla spesa relativa al rincaro energia, ci si chiede se sia possibile individuare alcuni rimedi per le attività imprenditoriali, incluse quelle di somministrazione alimentare, per tutelarsi dall'aumento dei prezzi in bolletta.
In linea generale si può affermare che le forniture energetiche sono regolate da rapporti contrattuali di durata tra il soggetto erogatore di energia e l’attività destinataria sottoposti all’applicazione delle norme del Codice civile, in materia di contratti a prestazioni corrispettive (somministrazione energetica da un lato, pagamento del corrispettivo dell’altro), di correttezza e buona fede da parte dei contraenti in sede di loro esecuzione dello stesso.
Occorre preliminarmente verificare se nel singolo contratto con il fornitore vi siano o meno clausole che regolano espressamente tale eventualità (si pensi, a titolo esemplificativo, ad una clausola che prevede una rideterminazione predeterminata degli importi a carico del cliente nel caso di oscillazione dei prezzi).
In mancanza di specifiche clausole al riguardo occorre chiedersi se per effetto dei suddetti rincari energetici possa dirsi o meno realizzato un sopraggiunto quanto imprevedibile squilibrio tra le prestazioni contrattuali originariamente previste, tale per cui il soggetto destinatario della fornitura, per i costi imprevedibili e sopraggiunti che questa ha raggiunto, non è in grado di pagare il servizio.
In tal senso l'art. 1467 c.c. prevede che, nei contratti con prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica, come le forniture di gas ed energia "se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto". In altri termini può legittimamente sciogliersi da ogni obbligo e il contratto viene meno.
L’eccessiva onerosità si traduce in un notevole squilibrio tra il valore economico delle prestazioni contrattuali, conseguente ad avvenimenti straordinari e imprevedibili dalle parti, al momento della conclusione del contratto, tale per cui l’adempimento della prestazione ancora dovuta sia fortemente sfavorevole per uno dei contraenti.
Si pensi proprio ad un contratto per la fornitura di gas o energia elettrica a un dato prezzo. Per effetto del conflitto in corso che coinvolge un paese produttore di energia, è aumentato il prezzo delle forniture e della materia prima).
L’evento straordinario (ossia la guerra), non prevedibile al momento della conclusione del contratto, rende eccessivamente oneroso per il destinatario della fornitura pagare, per gli stessi consumi, prezzi notevolmente superiori a quelli originariamente pattuiti.
Ciò, tuttavia, non è così agevole in quanto, come previsto dalla citata norma, chi invoca l’eccessiva onerosità deve dimostrare che l'aumento dei prezzi costituisce evento straordinario e imprevedibile e non è determinato da una intrinseca volatilità e costantemente influenzato dagli andamenti del mercato (in giurisprudenza ordinanza 22 giugno 2022, Tribunale di Arezzo).
Resta inteso che il giudice, solo se ritiene sussistere a seguito di prova, l’eccessiva onerosità, emette una sentenza di risoluzione del contratto.
Al di là della risoluzione, che comporta il venir meno del contratto, la soluzione, pur non essendovi alcuna norma di legge che la impone, va individuata nella rinegoziazione di contratti divenuti eccessivamente onerosi per via della crisi energetica in base ai generali principi di correttezza e trasparenza contrattuale se è vero che la stessa Corte di Cassazione, sia pur con riferimento alla crisi pandemica ma con argomentazioni che possono essere utilizzate, anche in relazione alla quella energetica, ha riconosciuto tale possibilità (Cass., Ufficio Massimario, Rel n. 56/2020).
Scritto da; Alessandro Klun
Collaborazione attiva con; Unione Ristorazione Italiana
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