Giocare a carte al bar o altro esercizio aperto al pubblico costituisce attività illecita solo quando il gioco praticato possa essere definito d’azzardo, cioè quando si tratti di un gioco che, svolto per finalità lucrative, si caratterizza per la scommessa sull'esito di un evento futuro.
Secondo l’art. 721 c.p. “sono giochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria”.
L’art. 720 c.p. punisce chi partecipa al gioco d’azzardo, punendolo con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.
La pena è aumentata per tutti coloro che sono sorpresi a partecipare al gioco d’azzardo in una casa da gioco o in un pubblico esercizio.
In definitiva giocare a carte al bar, ristorante o altro esercizio aperto al pubblico non è inibito salva l’ipotesi in cui preveda la scommessa per finalità lucrativa, integrando in tal caso gli estremi del reato di partecipazione a giochi d’azzardo
Scritto da Alessandro Klun
(@acenacondiritto)
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