In quella che ricorderemo come l’estate degli scontrini pazzi particolare attenzione abbiamo rivolto al caso della bambina che, trovandosi a pranzo in un ristorante con la famiglia, urtava involontariamente un piatto che si rompeva sul pavimento.
Al momento del conto il titolare del locale addebitava alla famiglia anche il costo del piatto assumendo che si trattava di una ceramica artistica.
È lecita questa condotta?
In linea generale si può affermare che se il cliente provoca un danno al ristoratore è tenuto a risarcirlo.
Nel caso di specie, al di là di ogni necessario accertamento sulla esclusiva responsabilità della danneggiante, va considerato, sul presupposto di tale responsabilità, il valore del bene in funzione di quello è stato il suo utilizzo.
In applicazione di tali principi il ristoratore danneggiato ha diritto ad un risarcimento corrispondente al valore non di un bene nuovo ma già soggetto a usura e in proporzione ad essa, salva l’effettiva dimostrazione del suo valore artistico.
Resta ferma la facoltà del ristoratore, secondo buon senso, di rinunciare ad ogni pretesa risarcitoria.
Scritto da: Alessandro Klun
(@acenacondiritto)
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