L’8 dicembre 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2021/2117, pubblicato il 2 dicembre 2021, che ha introdotto, a carico dei produttori e a partire da quella data, l’obbligo di etichettare i vini, inclusi quelli aromatizzati, con espressa indicazione dell’elenco degli ingredienti, di eventuali sostanze allergeniche, della dichiarazione nutrizionale o valore energetico espresso in KJ (chilo joule) o Kcal (chilocalorie) per 100 ml di prodotto attraverso QRcode, etichetta elettronica-e-label o etichetta fisica.
A seguito della deroga di tre mesi richiesta dal nostro Paese in ordine all’entrata in vigore del provvedimento europeo, a partire dal prossimo 8 marzo tutte le etichette di vino prodotto in Italia dovranno risultare conformi a tale disciplina.
Ciò posto vediamo in concreto quali indicazioni i viticoltori e i produttori saranno chiamati a fornire sulla retro-etichetta delle proprie bottiglie.
Preliminarmente andranno indicati oltre ai solfiti anche gli additivi, come la gomma arabica, ma non i coadiuvanti, come le gelatine alimentari secondo la distinzione prevista in materia dal Regolamento delegato UE 2019/934, oltre all’eventuale uso del mosto concentrato rettificato, impiegato per equilibrare il livello di alcol del vino finito.
Infine la nuova disciplina europea in materia di etichettature dei prodotti vitivinicoli integra il Regolamento europeo dal titolo “Informazioni sugli alimenti per i consumatori” vigente dal 2014, per cui oltre a quelle precedentemente elencate e di prossima applicazione, andranno fornite in etichetta indicazioni in merito all’appartenenza alla fattispecie di prodotto vitivinicolo, alla "Denominazione di origine protetta" (Dop) o "Indicazione geografica protetta" (Igp) per i prodotti così registrati, al titolo alcolometrico volumico effettivo (% vol), alla provenienza, al nome dell'imbottigliatore o del produttore o del venditore, al contenuto netto e di zucchero per lo spumante, al termine minimo di conservazione.
Author: Alessandro Klun
(@acenacondiritto)
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