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Influencers e attività commerciali



Dopo la pandemia da Covid-19 l'attuale crisi energetica, con il conseguente incremento dei prezzi delle materie, aggravata dal conflitto russo-ucraino, impatta sulle sorti delle attività ristorative e di somministrazione alimentare in genere. Tra chiusure anticipate, in una sorta di lockdown energetico, richieste di aiuti governativi e soluzioni per risparmiare, può rivelarsi una strategia vincente quella della comunicazione, del sapersi raccontare utilizzando la tecnologia digitale, con un occhio rivolto ai social network, per rendere più appetibile la propria offerta e incrementare il numero dei clienti e dei ricavi.

Per fare questo, è fondamentale realizzare e veicolare contenuti digitali attraverso i content creator o influencers che si occupano di tutta la comunicazione visiva, emozionale e testuale di un brand e che, in virtù del loro elevato grado di popolarità sui social, sono in grado di incidere sui comportamenti e sulle scelte di acquisto di determinate fasce di pubblico.


In generale, su un piano più strettamente giuridico, e nell’ottica di un'efficace strategia comunicativa, il rapporto che si instaura con il content creator o influencer ha carattere contrattuale ed è riconducibile per analogia ai contratti, atipici, di pubblicità e di sponsorizzazione, ossia contratti che, pur non espressamente disciplinati dal Codice Civile, sono “diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico” (1332 c.c.). Nello specifico, in forza di tali accordi il titolare di un’attività e/o brand della ristorazione o somministrazione alimentare concorda e versa un corrispettivo, e/o fornisce materiale al content creator/influencer, affinché la suddetta attività e/o brand venga associata alla sua persona o a un dato evento da lui promosso, allo scopo di incrementarne la visibilità e la commercializzazione.

Come detto, trattandosi di contratti atipici, tali rientrano nella disciplina codicistica prevista per i contratti in generale sotto il profilo dei requisiti, quali le parti, la causa (che può identificarsi nell’uso ai fini promozionali di un’attività altrui che veicola il messaggio pubblicitario), la forma (raccomandata sia pur non vincolante ai fini della validità dell’accordo) e l’oggetto. In relazione a quest’ultimo, senza pretese di esaustività, si possono individuare alcune clausole ricorrenti come l’obbligo per il creator/l’influencer di segnalare il contenuto promozionale dei post (a puro titolo di esempio l’uso di hashtag, quali #advertising, #adv, #prodotto#brand#sponsorizzato), di rispettare la normativa pubblicitaria, di non divulgare il contenuto del contratto (non disclosure agreement), di concedere il diritto ad utilizzare la propria immagine per iniziative pubblicitarie, di non utilizzare contenuti di terzi senza consenso, di operare in esclusiva (eventuale).



Scritto da: Alessandro Klun

(@acenacondiritto)

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