Il dato da cui partire è senza dubbio rappresentato dal fatto che prenotazione in sé e per sé non è vincolante per il cliente, non potendosi dire concluso in quel momento un vero e proprio contratto ristorativo.
Ciò non esclude che, sin dal primo contatto, digitale o telefonico, comunque a distanza, ristoratore e cliente concludano un accordo in cui le parti concordano e disciplinano, le condizioni di cancellation policy, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, la richiesta all’utente dei dati relativi ad una carta di credito, la previsione di una penale nel caso di no show effettivo o di disdetta oltre un certo limite temporale, in alternativa alla corresponsione di una caparra.
Ciò nonostante, non si possono escludere in maniera definitiva possibili contestazioni tra le parti in relazione agli obblighi contrattualmente assunti, con particolare riferimento ad eventuali somme versate a conferma della prenotazione e ritenute dal ristoratore nel caso di omessa o tardiva disdetta, all’applicazione e quantificazione di una penale, ad esempio tramite storno su carta di credito, che può essere ridotta in sede giudiziale ove ritenuta eccessiva.
Quanto alle possibilità di tutela, in un contesto di vuoto normativo in cui peraltro la prenotazione al ristorante rientra tra le ipotesi per le quali il Codice del Consumo (Dlgs 206/2005 e s.m.) esclude il diritto di recesso del cliente-consumatore – in particolare l’art. 59 del suddetto Codice esclude che il diritto di recesso debba essere garantito, tra l’altro, nel caso di“servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici” - con il possibile effetto di disincentivarne il rispetto da parte del cliente, si può affermare che il ristoratore, per effetto della sola richiesta prenotativa del cliente, si obbliga unilateralmente a garantirgli la disponibilità di un tavolo, cosi subendo il rischio del suo mancato arrivo.
Pertanto, per effetto della prenotazione in sé considerata, ossia non assistita dal versamento di una somma, sia essa acconto, caparra, penale, o dalla prestazione di una garanzia, ad esempio tramite carta di credito, il ristoratore è l’unica parte a carico della quale sorgono obbligazioni.
Ciò doverosamente precisato la via può essere rappresentata dalla prenotazione c.d. rafforzata che ricorre quando, al momento della prenotazione, il ristoratore definisce e concorda con il cliente l’oggetto del servizio, con la conseguenza che il proprio obbligo di tenergli a disposizione il tavolo risulta in tal modo condizionato al pagamento da parte del cliente stesso di un acconto/caparra o di una penale nel caso di “no show” o disdetta nell’imminenza del servizio prenotato, con conseguente applicazione delle norme generali in materia di contratto e obbligazioni (1326 e 1336 cod. civ.).
Soltanto in questi casi, per effetto della prenotazione e sin da quel momento, si crea tra le parti un vincolo contrattuale per ambo le parti che legittima, nel caso di inadempimento del cliente, una pretesa risarcitoria del ristoratore sul quale, tuttavia, grava l’onere di fornire prova rigorosa del pregiudizio conseguente alla mancata ricollocazione del tavolo.
A questo punto un quesito. È possibile applicare una penale in caso di no show e predeterminare il suo ammontare?
Ferma la previsione contrattuale di una clausola penale in forza della quale le parti, in via forfettaria e preventiva, predeterminano l’ammontare del risarcimento del danno conseguente all’inadempimento o al ritardo nell’adempimento da parte del cliente, non possono escludersi difficoltà connesse alla quantificazione della somma a tal titolo richiesta.
In ogni caso, pur con le difficoltà connesse al fatto che la prenotazione di un tavolo al ristorante non ha un costo fisso - al pari, ad esempio, di un pernottamento in camera d’albergo - ma variabile in base a ciò che il cliente avrebbe ordinato (o al numero dei coperti prenotati) se si fosse presentato, l’unica strada in tal senso percorribile è anche qui rappresentata dall’accordo tra le parti sul quantum.
In conclusione, non è agevole individuare rimedi nei confronti del cliente che prenota e non mantiene fede all’impegno preso, se non nell’ipotesi di prenotazione rafforzata che, utilizzando la tecnologia digitale, può essere con maggiore facilità e immediatezza.
Articolo scritto da: Alessandro Klun
Contributo di: @acenacondiritto
Collaborazione con il progetto: Unione Ristoratori Italiani
IL LIBRO
No show e recesso della prenotaazione ristorativa
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