Il ristoratore è responsabile dei danni subiti dal cliente a seguito di sua caduta dalla sedia provocata dal dislivello della pavimentazione del locale conseguente allo spostamento dello zerbino dalla sua sede originaria che lo stesso danneggiato aveva contribuito a generare.
Questo è quanto recentemente stabilito dal Tribunale di Milano - sentenza 5 maggio 2023, n. 3640 - dinanzi al quale era convenuto dal danneggiato il titolare di un ristorante, rimasto contumace, per la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, sofferti a causa dell’evento dannoso sopra descritto.
All’esito dell’istruttoria orale e di CTU medico-legale disposta sul danneggiato, il Giudice meneghino ha ritenuto fondata e provata la domanda attorea, ritenendo verificati i presupposti per l’applicazione dell’art. 2051 c.c. (disposizione in forza della quale costituisce onere del danneggiato dimostrare la qualità di custode del danneggiante e il rapporto di causalità tra la cosa in custodia e il danno; spetta invece al danneggiante, per andare esente da responsabilità, provare il caso fortuito).
Osserva in particolare il Giudice adito che “ nel caso in esame, l’attrice ha certamente dimostrato che il danno lamentato è conseguenza diretta della sua caduta dalla sedia in uso presso l’(omissis), così provando sia il fatto storico, sia il nesso eziologico tra questo e il danno di cui in questa sede si richiede il risarcimento” nonché, in rapporto alla prova della custodia che “non v’è dubbio che sulla società convenuta, quale proprietaria del ristorante in cui è avvenuto l’incidente, gravasse l’obbligo di custodire gli oggetti in uso alla stessa, quale la pavimentazione e la sedia su cui l’attrice era seduta per consumare il pranzo” non essendo stata in alcun modo allegata e provata la sussistenza del caso fortuito.
Precisa altresì che nel caso di specie va affermata la responsabilità del custode convenuto pur trattandosi di danno verificatosi a seguito del contributo causale concorrente apportato dal danneggiato (ndr spostamento dello zerbino).
Sul punto osserva che “il comportamento del danneggiato vale ad escludere la responsabilità del custode solo se detta condotta si palesi come eccezionale, abnorme, del tutto imprevedibile ed inevitabile da parte del custode stesso. Nel caso di specie, non emerge alcuna condotta negligente della vittima secondo i parametri sopra descritti e, pertanto, non può che sostenersi l’esclusiva responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. (cfr. Tribunale di Milano, sent. n. 5886/21)”.
Scritto da Alessandro Klun
(@acenacondiritto)