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La legge vieta la vendita di bevande alcoliche ai minori.

La legge impone a chi esercita attività di bar e somministrazione di bevande alcoliche in genere il divieto di vendita ai minori d’età.


In particolare, per i minori di anni 16, l’art. 689 Codice penale punisce con l’arresto fino a un anno chi nell’esercizio di un’attività commerciale (bar, pub, pizzeria, ecc.) somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore di sedici anni o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in evidenti condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, con sospensione dall’esercizio nell’ipotesi di condanna.


Per i minori di anni 18 è prevista a carico del titolare dell’attività l’applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 1000 euro (art. 7, D.L. 158/2012).


Ma al fine di accertare l’età di un cliente il titolare dell’attività, pur non essendo pubblico ufficiale o agente di pubblica sicurezza è legittimato a chiedere il documento d’identità?


Al quesito risponde la Corte di Cassazione – sentenza n. 27916 del 7 luglio 2009 – affermando che l’esercente attività di somministrazione di bevande alcoliche, se ritiene di essere in presenza di un minore, non può limitarsi a chiedere l’età del cliente, posto che incorre nel reato di cui all’art. 689 c.p. se somministra alcol basandosi soltanto sulla sua dichiarazione di avvenuto superamento dell’età prevista per legge.


Al contrario è tenuto a verificare concretamente l’età dell’avventore, ove abbia il dubbio che si tratti di un minore di anni 16, mediante richiesta legittima di esibizione di un documento che ne consenta l’identificazione anagrafica.


Sempre la Suprema Corte, con la sentenza n. 249830/2011 del 23.02.2011, ha evidenziato il fatto che l’affissione all’interno dell’attività di appositi cartelli contenenti il divieto di erogazione di bevande alcoliche a minori non esclude la responsabilità del titolare che abbia ugualmente somministrato alcol ai minorenni.


Dal quadro normativo come sopra ricostruito ad essere incriminato e sanzionato è solamente colui che vende e somministra bevande alcoliche mentre nulla rischia il minore che le acquista.



Authors: Alessandro Klun

(@acenacondiritto)

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